Statuto

Art. 1. Area Popolare (AP) è associazione a struttura leggera ed è raggruppata in centri studi. Sono soci i cittadini italiani a partire dai 16 anni che ne fanno domanda inoltrata al segretario locale a lui più prossimo territorialmente. AP è associazione politica che si ispira alla dottrina sociale della chiesa, favorisce identità, è aperta a cristiani in generale e a laici non in contrasto con le ispirazioni di fondo. Terreno comune sono anche i valori costituzionali da coltivare e garantire. Si occupa di politica e società, e di gestione della cosa pubblica.

Art. 2. I soci hanno il diritto di partecipare all’attività dell’Associazione, di contribuire alla linea politica, di eleggere gli organi statutari. I soci sono elettori e possono essere eletti, accedere alle cariche dell’Associazione ed essere candidati, dopo 4 mesi dalla loro ammissione. L’anno inizia l’1 Gennaio e termina il 31 Dicembre. E’ socio chi versa la quota annuale stabilita dalla segreteria regionale (la quota viene ripartita: un terzo locale, un terzo regionale, un terzo nazionale). Il socio rispetta le norme di convivenza democratica e i diritti delle minoranze, tiene una irreprensibile condotta morale, concorre a sostenere economicamente l’Associazione.

Art. 3. Sono Organi di AP, raggruppati in centri studi per ogni comune, zona territoriale, provincia, regione e nazione: il segretario politico, il dirigente organizzativo, il segretario amministrativo. Ogni centro studi in autonomia si costituisce anche inserendo nel direttivo nuove figure (responsabile giovanile, femminile, esperti in vari campi). E’ previsto il Consiglio Nazionale – i Saggi – con compiti di indirizzo politico generale. Il presidente è nominato dal segretario nazionale. Il presidente nomina i componenti a suo insindacabile giudizio. Il segretario locale è eletto dall’Assemblea dei soci con voto segreto o palese in presenza del segretario regionale o suo delegato che ne stabilisce i criteri. Il segretario locale compone il consiglio direttivo. La durata del mandato è biennale. Lo stesso criterio vale per ogni centro studi territoriale. I segretari comunali eleggono il segretario territoriale, il segretario provinciale, il segretario regionale. Ogni elezione è presieduta dal segretario regionale che ne stabilisce i criteri. L’elezione del segretario regionale avviene in presenza del segretario nazionale, o suo delegato, che ne stabilisce i criteri. I segretari regionali eleggono il segretario nazionale (AP, centro studi nazionale; AP, centro studi regionale (provinciale, comunale di …..) Ogni centro studi ha il suo registro soci, registro contabile, registro verbali.

Art. 4. Ogni centro studi ha autonomia organizzativa e politica. E così, candidature e linea politica ed organizzativa sono determinate da ogni singola struttura. Tuttavia, il segretario regionale per tutto il territorio regionale può negare l’uso del logo AP ad altri centri studi solo in condizioni che ritiene estreme ma lo concorderà col segretario nazionale che ha l’ultima parola. Nome e logo AP sono affidati al segretario nazionale. Il segretario nazionale può essere rimosso dai segretari regionali in ogni momento, riuniti in presenza o da remoto, dopo tre sedute convocate in giorni diversi da almeno la metà dei segretari regionali. Il segretario regionale può essere rimosso dai segretari comunali con analogo procedimento.

Art. 5. AP ha lo scopo di formare i cittadini al buon uso della politica come bene comune per l’Italia, con spirito di servizio e di identità. Forti della nostra proposta politica ci candidiamo a governare, ben preparati, a partire dai comuni. Promuoviamo incontri formativi, in presenza o da remoto. La politica è un bene. Ogni carica elettiva dura due anni.